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Cosa resta della legge 40?

Tutela degli embrioni e della vita: le sentenze

Indice delle pronunce sulla Legge 40 del 19 febbraio 2004,  “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita1”. 

1. Ordinanza del Tribunale di Catania 3 maggio 2004 Negato il diritto a eseguire la diagnosi preimpianto a coppia portatrice di betatalassemia.

Ritenute manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 14 della legge, con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost. Scrive il giudice Lima: “Sicchè si dà l’impressione suggestiva di volere tutelare la salute del figlio, ma siccome il figlio tutelato non è quello reale ma quello virtuale, non si difende in realtà alcun figlio, ma la propria volontà di averne uno conforme ai propri desideri, sacrificando a questo obiettivo, per tentativi successivi, tutti i figli reali difformi che venissero nel frattempo”. La decisione conferma una lettura restrittiva della legge 40/04, rigettando la domanda di accesso alla diagnosi genetica preimpianto;

2. Tribunale Cagliari 29 giugno 2004 Accesso all’interruzione di gravidanza a seguito di gravidanza ottenuta con tecniche di procreazione medicalmente assistita. La legge numero 40 del 2004 all’articolo 14 comma 4, testualmente recita il seguente divieto: ”Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.” La coppia presentò ricorso poiché a seguito di trattamento di procreazione assistita aveva ottenuto una gravidanza plurima con rischi clinici per la salute della madre e dei nascituri, ricorrendo i requisiti per ottenere l’interruzione di gravidanza per la tutela della salute, fu presentato ricorso ex art. 700 per ottenere l’affermazione degli artt. 3-32 della Costituzione Italiana e della legge 194/78. L’ordinanza del G.I. affermò che non vi è differenza tra gravidanza da Procreazione medicalmente assistita e gravidanza naturale e quindi rese possibile la riduzione embrionaria per gravidanze trigemine;

3. Tribunale di Cagliari 2005 Diagnosi preimpianto. In riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consente di accertare, mediante la diagnosi preimpianto, se gli embrioni da trasferire nell’utero della donna ammessa alla procedura di procreazione medicalmente assistita siano affetti da malattie genetiche, di cui i potenziali genitori siano portatori, quando l’omissione di detta diagnosi implichi un accertato pericolo grave ed attuale per la salute psicofisica della donna;1Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, entrata in vigore il 10 marzo 2004. 

4. Corte Costituzionale decisione n. 369 del 9 novembre 2006Dichiarata manifestatamene inammissibile senza entrare nel merito delle motivazioni sulla questione di legittimità costituzionale proposta da Cagliari dell’art. 13 della legge, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.(vizio di procedura);

5. Sentenza Tribunale Cagliari 24 settembre 2007 Ritenuta ammissibile la diagnosi preimpianto sulla base di un’interpretazione conforme a Costituzione e disapplicata Guida Ministeriali del 21/07/04 perché norma di rango inferiore alla legge 40/04 Linee , nella parte in cui introducono il divieto di diagnosi preimpianto prevedendo la sola indagine osservazionale;

6. Ordinanza Tribunale Firenze 17 dicembre 2007 Ritenuta ammissibile la PGD sulla base di un’interpretazione conforme a Costituzione e disapplicata la disposizione delle Linee Guida Ministeriali del 21/07/04 che limitava la diagnosi preimpianto alla sola indagine osservazionale ritiene che nella legge 40 del 2004 non vi sia un divieto di diagnosi genetica preimpianto. Ammessa la crioconservazione degli embrioni soprannumerari;

7. Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sentenza del 21 gennaio 2008 n. 398 Annullamento per eccesso di potere le Linee Guida di cui al Decreto Ministeriale 21.7.2004 nella parte contenuta nelle Misure di Tutela dell’embrione laddove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, dovrà essere di “tipo osservazionale”. Solleva la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 2 e 3, della legge n. 40 del 19 febbraio 2004 per contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione. Le motivazioni della sentenza evidenziano che “In buona sostanza, fermo il generale divieto di sperimentazione su ciascun embrione umano, la legge n. 40 del 2004 consente la ricerca e la sperimentazione e gli interventi necessari per finalità terapeutiche e diagnostiche”. Pertanto a seguito della sentenza del TAR Lazio è confermata la portata della legge numero 40 del 2004 nella parte in cui prevede che possano essere effettuate indagini cliniche diagnostiche sull’embrione. Seguono alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale Amministrativo del Lazio 2 ordinanze;

8. Ordinanza del Tribunale di Firenze 12 luglio 2008 (Giudice Mariani) Dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 40 del 2004, per contrasto con gli artt. 3 e 32, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui impongono il divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari, la necessità della creazione di un numero massimo di tre embrioni nonché dell’unico e contemporaneo impianto degli stessi; e dell’art. 6, comma 3, ultima parte, della stessa legge per contrasto con l’art. 32, secondo comma, Cost., laddove prevede la irrevocabilità del consenso, da parte della donna, all’impianto in utero degli embrioni creati;

9. Ordinanza del Tribunale di Firenze 26 agosto 2008 (Giudice Delle Vergini) Questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost.; dell’art. 14, comma 3, della stessa legge, limitatamente alle parole «Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile», «di forza maggiore», «non prevedibile al momento della fecondazione», «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile», per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.; dell’art. 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non contiene, in fine, le parole «e, dalla donna, anche successivamente», per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.; dell’art. 14, comma 4, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. Entrambe le ordinanza riguardano portatori di patologie genetiche infertili.

10. Sentenza Corte Costituzionale n. 151 del 1 aprile 20092Deposito dell’ 08 maggio 2009 Pubblicata in G.U. del 13 maggio 2009. È dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 2 e 3; la manifesta inammissibilità della questione relativa all’art. 14, commi primo e quarto, e all’art. 6, comma terzo. La Corte Costituzionale cancella il limite dei tre embrioni producibili e l’obbligo di contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti, confermando la deroga prevista nel testo normativo al divieto di crioconservazione previsto per la tutela della salute della donna e degli embrioni stessi. I giudici della Corte Costituzionale restituiscono “discrezionalità al medico, depositario del sapere tecnico del caso concreto che con il consenso del paziente opera le necessarie scelte in materia terapeutica” ; 2Sentenza consultabile alla pagina http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do3 

11. Tribunale ordinario di Milano ordinanza del 6 marzo 2009 Legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, ultima parte, e 14, commi 1, 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita);  12. Tribunale ordinario di Milano ordinanza del 10 marzo 2009 Legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, ultima parte, e 14, commi 1, 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita);

13. Ordinanza Tribunale di Bologna 29 giugno 2009 È disposta piena applicazione della sent. Corte Cost. 151/09 e disposta l’applicazione della diagnosi preimpianto di un numero minimo di sei embrioni e il trasferimento in utero dei soli embrioni sani. Viene disposta la crioconservazione degli embrioni sovrannumerari. La coppia ricorrente non è sterile in senso tecnico;

14. Ordinanza Tribunale Salerno 9 gennaio 2010 Ordinata l’esecuzione dell’indagine diagnostica preimpianto dell’embrione e il trasferimento in utero degli embrioni che non presentino mutazioni genetiche. Per la prima volta è riconosciuto alla coppia non sterile in senso tecnico la possibilità di accedere alla PMA in deroga a quanto previsto dalla legge. G.I. Antonio Scarpa che ha così motivato la sentenza: ” Il diritto a procreare, e lo stesso diritto alla salute dei soggetti coinvolti, verrebbero irrimediabilmente lesi da una interpretazione delle norme in esame che impedissero il ricorso alle tecniche di pma da parte di coppie, pur non infertili o sterili, che però rischiano concretamente di procreare figli affetti da gravi malattie, a causa di patologie geneticamente trasmissibili; solo la pma attraverso la diagnosi preimpianto, e quindi l’impianto solo degli embrioni sani, mediante una lettura “costituzionalmente” orientata dell’art. 13 L.cit., consentono di scongiurare tale simile rischio”. L’ordinanza si differenzia dalla precedente di Bologna poiché il Giudice Scarpa riconoscere e afferma “il diritto della donna al figlio”…..Diritto soggettivo, da ascriversi tra quelli inviolabili “della Donna” ai sensi dell’art. 2 cost. Conseguentemente, anche le scelte consapevoli relative alla procreazione vanno inserite tra i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati. Di più, il diritto di autodeterminazione nelle scelte procreative fa parte dei diritti fondamentali e personalissimi di entrambi i genitori congiuntamente, in maniera da garantire la pariteticità della tutela alla libera ed informata autodeterminazione di procreare nel rispetto del diritto alla salute”;

15. Ordinanza Tribunale di Salerno luglio 2010 Viene ordinata per la seconda volta per altra coppia l’esecuzione della PGD e il trasferimento in utero degli embrioni che non presentino mutazioni genetiche. Per la II volta viene riconosciuto alla coppia non sterile in senso tecnico la possibilità di accedere alla PMA in deroga a quanto previsto dalla legge;

16. Corte Costituzionale decisione n. 97 del 08 marzo 20103Deposito del 12/03/2010 Pubblicazione in G. U. 17/03/2010. Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, ultima parte, e 14, commi 1, 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promossi dal Tribunale ordinario di Milano con ordinanze del 6 e del 10 marzo 2009, iscritte ai nn. 235 e 236 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2009. È confermata la portata della sentenza n. 151 del 2009;

17. Tribunale di Firenze settembre 2010 Dubbio di costituzionalità sul divieto di applicazione di tecniche con donazione di gameti, art. 4 c.3L.40;

18. Tribunale di Catania ottobre 2010. Dubbio di costituzionalità sul divieto di applicazione di tecniche con donazione di gameti, art. 4 c.3 L.40;

19. Tribunale di Milano febbraio 2011Dubbio di costituzionalità sul divieto di applicazione di tecniche con donazione di gameti, art. 4 c.3 L.40;

20. Corte Costituzionale ordinanza numero 150 del 20124Udienza del 22 maggio 2012 Decisione del 22/05/2012, Deposito del 07/06/2012 Pubblicazione in G. U. 13/06/2012 Sono riuniti i procedimenti provenienti dai Tribunali di Firenze, Catania e Milano, che basano il dubbio di legittimità costituzionale formulato sul divieto di eterologa sia sulla violazione della Carta Costituzionale che riconosce il diritto alla cura e il principio di uguaglia, il diritto alla famiglia, sia su una sentenza della Corte EDU 1 aprile 2010 che condannava l’Austria per un divieto parziale di eterologa previsto nella legge austriaca sulla fecondazione. La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Firenze, al Tribunale ordinario di Catania e al Tribunale ordinario di Milano alla luce della sopravvenuta sentenza della Grande Camera del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria, deve essere disposta la restituzione degli atti, affinché i rimettenti procedano ad un rinnovato esame dei termini delle questioni. Nelle motivazioni della Corte si legge che la cancellazione del divieto di eterologa nel nostro ordinamento non crea vuoto normativo;3Sentenza consultabile alla pagina http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do4 4Sentenza consultabile alla pagina: http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do 

21. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 28 agosto 20125Caso Costa –Pavan coppia fertile portatrice di fibrosi cistica che chiede alla Corte EDU che sia applicato il diritto al rispetto della vita famigliare e il principio di uguaglianza artt. 8 e 14 (Carta europea dei diritti dell’uomo) che risultano violati dalla legge 40/04 che non consente loro l’accesso alle tecniche di fecondazione in vitro per poter effettuare diagnosi preimpianto. La Corte condanna lo Stato italiano per violazione dell’art. 8 Carta EDU e a un risarcimento economico nei confronti della coppia- Sentenza definitiva 11.02.2013;5Sentenza consultabile alla pagina: http://www.camera.it/application/xmanager/projects/camera/attachments/sentenza/testo_ingleses/000/000/511/Costa__e__Pavan.pdf5 

22. Tribunale di Cagliari, ordinanza del 9 novembre 2012  I coniugi di Cagliari, risultano rispettivamente, lei affetta da talassemia major e lui portatore sano di talassemia major. Nell’agosto del 2011 la coppia, entrambi infertili ma desiderosi di avere un figlio, si rivolgevano all’Ospedale Microcitemico di Cagliari – Servizio di Ostetricia e Ginecologia, richiedendo diagnosi genetica pre-impianto (PGD) nell’ambito di procedura di procreazione medicalmente assistita (PMA) al fine di poter conoscere lo stato di salute dell’embrione ai sensi della L. 40/2004. Il responsabile della II Clinica Pediatrica della suddetta struttura sanitaria, Dr. Galanello, attestava che nei laboratori della Clinica non si eseguiva la PGD. Il Giudice del tribunale di Cagliari, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di F. C. e M. P., ad ottenere, nell’ambito dell’intervento di procreazione medicalmente assistita, l’esame clinico e diagnostico sugli embrioni e il trasferimento in utero della Sig.ra C. F. solo degli embrioni sani o portatori sani delle patologie da cui gli stessi ricorrenti risultano affetti; dispone che la Azienda sanitaria locale di Cagliari e l’Ospedale Regionale per le Microcitemie di Cagliari, in persona del legale rappresentante, esegua, nell’ambito dell’intervento di procreazione medicalmente assistita, l’esame clinico e diagnostico sugli embrioni e trasferisca in utero della Sig.ra C. F., qualora da lei richiesto, solo gli embrioni sani o portatori sani delle patologie da cui gli stessi ricorrenti risultano affetti, mediante le metodologie previste in base alla scienza medica e con crioconservazione degli ulteriori embrioni; dispone che, qualora la struttura sanitaria pubblica dovesse trovarsi nell’impossibilità di erogare la prestazione sanitaria tempestivamente in forma diretta, tale prestazione possa essere erogata in forma indiretta, mediante il ricorso ad altre strutture sanitarie;

23. Tribunale di Firenze 2013 Questione di legittimità costituzionale: – dell’art. 13 legge 40/04 per contrasto con gli artt. 9,32,331° comma Cost; – dell’ art. 6 comma3, legge 40/04 per contrasto con gli artt. 2,13,32 Cost; – dell’art.13 comma 1,2, 3 e 6 comma 3 legge 40/04 in quanto affetto da illogicità; (in attesa di fissazione diudienza dinanzi alla Corte Costituzionale)

24. Tribunale di Milano, 29 marzo 2013 Dubbio di legittimità costituzionale sul divieto di eterologa di cui all’art. 4 c3 legge40/04 conferma di fatto la precedente ordinanza del 2011 in riferimento ai parametri Costituzionali;

25. Tribunale di Catania, 13 aprile 2013 Dubbio di legittimità costituzionale sul divieto di eterologa di cui all’art. 4 c3 legge40/04 conferma di fatto la precedente ordinanza del 2011 in riferimento ai parametri Costituzionali;

26. Tribunale di Firenze, 22 aprile 2013Dubbio di legittimità costituzionale sul divieto di eterologa di cui all’art. 4 c3 legge40/04 conferma di fatto la precedente ordinanza del 2011 in riferimento ai parametri Costituzionali. Le ordinanze di cui ai punti 24 -25 e 26 sono state discusse in udienza pubblica dinanzi alla Corte Costituzionale il giorno 8 aprile 2014;

27. Tribunale di Roma ordinanza del 26 settembre 2013.  Il GI ordina l’ immediata applicazione della sentenza della Corte EDU che aveva condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 Carta EDU;

28. Tribunale di Roma ordinanza del 14 gennaio 2014- G.I. Filomena Albano. Questione di legittimità costituzionale su art. 1, commi 1 e 2 e art. 4 comma 1 legge 40/04 per contrasto con articoli 2,3, e 32 della Costituzione, nonchè per contrasto con l’art.117, comma 1 Costituzione, in relazione agli articoli 8 e 14 della Carta EDU;

29. Tribunale di Roma ordinanza del 28 febbraio 2014- G.I. Daniela Bianchini. Questione di legittimità costituzionale dell’art.1, commi 1 e 2, e dell’art. 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n.40 per contrasto con gli articoli 2,3 e 32 della Costituzione nonché per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost. in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di patologie geneticamente trasmissibili.

30. Corte Costituzionale con sentenza di incostituzionalità 9 aprile 2014 La Corte costituzionale, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 e 12, comma1, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita.

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