La Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) è la pratica medica che favorisce la soluzione ai problemi di infertilità e sterilità. La pratica in Italia è consentita alle coppie maggiorenni sterili di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile. L’infertilità o la sterilità della coppia devono essere-inoltre- certificate dal medico.
La fecondazione assistita è in Italia preclusa ai single, alle coppie omosessuali; sono sconsigliati i trattamenti a soggetti con più di 50 anni, così come è vietata la fecondazione post-mortem del padre.
La procreazione assistita nell’ordinamento giuridico italiano, è disciplinata dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004 sue successive integrazioni e modificazioni.
È importante avere una legge che regoli questa pratica medica, in quanto la PMA manipola materiale biologico importante quali ovociti, spermatozoi ed embrioni al fine di ottenere una gravidanza. Questo tipo di pratica rientra nell’ambito della bioetica, proprio perché assolve il compito di condurre ad una riflessione etica sulle implicazioni teorico -pratiche dello sviluppo scientifico e tecnologico rispetto alle scienze della salute e della vita dell’uomo.
In cosa consiste la Fecondazione Assistita?
La pratica di Fecondazione Assistita ha opzioni terapeutiche suddivise in tecniche di I, II e III livello in base alla complessità e alla gravità:
- di I livello sono semplici e poco invasive e caratterizzate dal fatto che la fecondazione si realizza all’interno dell’apparato genitale femminile
- di II e III livello sono invece più complesse e invasive, prevedono che la fecondazione avvenga in vitro.
Quali sono i punti salienti della legge n. 40 del 19 febbraio 2004
L’art. 14 al comma 2 affermava che non poteva essere prodotto un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto (cioè tre al massimo), e tutti gli embrioni prodotti dovevano essere impiantati in utero. Questo articolo è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza del 1° aprile 2009. Dopo la pubblicazione della sentenza il medico può tenere conto della salute della donna e in base a questo ottenere il numero di embrioni che ritiene necessario.
La sentenza si è pronunciata anche contro l’obbligo dell’unico e contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti. Questo implica due nuove possibilità, inizialmente precluse dalla Legge 40, ovvero la quella di congelamento degli embrioni e in caso di diagnosi pre-impianto positiva, non essendoci più l’obbligo dell’unico e contemporaneo impianto, l’embrione risultato malato potrà essere escluso dall’impianto in utero.
La fecondazione eterologa, ovvero quella che impiega ovuli o spermatozoi esterni alla coppia, era inizialmente esclusa dalla legge. Solo nel 2014 questa pratica è stata ritenuta legale anche in Italia. La donazione di gameti è consentita ai soggetti di sesso maschile di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, e ai soggetti di sesso femminile di età non inferiore ai 20 anni e non superiore ai 35 anni.
Chi sono i donatori?
- Persone che in modo spontaneo ed altruistico decidono di donare i propri gameti e non si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta.
- Persone che si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta.
- Persone che hanno congelato gameti in passato, e non volendo utilizzarli decidono di donarli.